opera principalmente attraverso due tipi di azioni:

Accesso al credito
Gestione del debito

Consulenza Aziendale Patrimoniale

P.M.I. innovativa
Start-up innovativa
Start-up innovativa sociale
Registrazione del marchio e brevetti
Valutazione e valorizzazione del marchio
Rating di legalità

Consulenza aziendale e patrimoniale

STARTUP INNOVATIVA

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
  • non distribuisce e non ha distribuito utili
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  1. sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

LE AGEVOLAZIONI DEDICATE ALLE START-UP INNOVATIVE

Le misure si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.Inoltre con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative.Di seguito viene presentata la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.

  • Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative
  • Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
  • Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
  • Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
  • Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
  • Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
  • Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
  • Disciplina del lavoro flessibile
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
  • Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)

REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Con la registrazione del marchio al titolare della registrazione stessa vengono conferiti dei diritti che comportano i seguenti vantaggi:

  • Diritti di uso esclusivo del marchio.
  • Diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile.
  • Diritti di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio Internet identico al proprio marchio.
  • Diritto di impedire a terzi l’uso del proprio marchio come parola chiave nei motori di ricerca Internet.
  • Diritto di bloccare la merce contraffatta presso le dogane.
  • Utilizzo legale del simbolo ®.
  • Aumento del valore economico del marchio.
  • Possibilità di ottenere detrazioni fiscali.
  • Garanzia di tutela negli accordi di licenza, franchising, contratti di produzione/distribuzione.

Questi diritti e vantaggi sono sanciti dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, che ha emanato il Codice della Proprietà Industriale (CPI).Il Marchio può essere registrato solo per il territorio nazionale oppure a livello comunitario.I costi per la registrazione del Marchio variano in base al tipo di registrazione e sono regolamentati per legge.La registrazione del Marchio in Italia deve seguire uno specifico iter burocratico che, dal deposito della domanda di registrazione all’ottenimento del certificato di registrazione da parte del UIBM (Ufficio Italiano Brevetti Marchi), richiede parecchi mesi.

L’IMPORTANZA DELLA REGISTRAZIONE IN OTTICA BUSINESS

Perché registrare un marchio è così importante per il business di ogni impresa?Perché, soprattutto con la globalizzazione e l’avvento di internet il marchio può essere sempre più facilmente oggetto di abuso e contraffazione.È quindi importante che ogni azienda tuteli il proprio brand con 3 azioni importantissime:

  • la registrazione del marchio
  • la sorveglianza del marchio
  • la tutela del marchio.

A tal proposito è giusto sapere che in linea di principio, e fatte salve le verifiche nel Paese in cui intendete utilizzare il vostro marchio, nulla vi impedisce di utilizzare il vostro marchio senza registrazione.Però è bene sapere che:

  • In alcuni Stati il semplice uso del marchio non registrato non viene riconosciuto e non dà luogo ad alcun diritto; se quindi desiderate esportare i vostri prodotti all’estero è importante informarsi sulle regole di quel paese e se è obbligatorio procedere alla registrazione del marchio.
  • Il vostro marchio sarà commercialmente più appetibile se registrato (o almeno depositato), in tutte le ipotesi in cui deciderete di renderlo oggetto di operazioni commerciali, ad esempio in caso di cessione della sua titolarità oppure di concessione del suo uso a terzi.
  • È più agevole contestare l’uso e il deposito di un marchio confondibile se siete titolari di un marchio registrato o depositato. Un marchio usato ma non registrato né depositato non sempre può essere posto a base di una contestazione e, anche ove ciò sia possibile, occorrerà poterne dimostrare l’utilizzo o la notorietà, circostanze non sempre facili da provare;
  • Ricordiamo, infine, che a norma dell’articolo 12, b) ultimo capoverso del Codice Italiano della Proprietà Industriale

“l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità”.In altre parole, se vi siete limitati ad usare un marchio senza registrarlo e il vostro marchio non è divenuto marchio noto a livello nazionale, oppure è divenuto marchio noto ma solo in un ambito locale, chiunque potrà registrare tale marchio senza che voi possiate impedirlo.Se il vostro marchio è l’anima del vostro business, è bene tutelarlo con una forma di registrazione che vi possa proteggere da possibili contraffazioni e abusi!

L’IMPORTANZA DELLA REGISTRAZIONE IN OTTICA FINANZIARIA

Tenuto conto che la ratio della normativa in commento è proprio quella di consentire la patrimonializzazione dell’impresa, un aspetto di grandissima importanza è legato al miglioramento degli indicatori di bilancio in cui vi sia la componente del patrimonio netto.Agli occhi degli stakeholder (investitori, clienti, fornitori, dipendenti, etc.), ma in particolar modo agli occhi degli istituti di credito, l’impresa con maggiore solidità patrimoniale acquisirà maggior valore e affidabilità, traducendosi in maggior capacità di affidamento e migliori condizioni economiche dell’acquisizione del credito.Sappiamo molto bene che le banche sono molto sensibili al rapporto tra i debiti finanziari e il patrimonio netto, e con la registrazione del marchio, il denominatore di quel rapporto aumenta e migliora l’indicatore.Nell’ambito degli indicatori di allerta della Crisi e dell’insolvenza d’impresa, il patrimonio netto viene individuato come un elemento di grande importanza.Un valore del patrimonio netto negativo o per le società di capitali inferiore ai limiti di legge è un presupposto per la segnalazione dello stato di crisi e costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale.Inoltre sempre con riferimento agli indicatori di allerta per la crisi aziendale, con la registrazione del marchio vi è anche il miglioramento dell’indice di adeguatezza della patrimonializzazione che si calcola ponendo a rapporto il patrimonio netto sui debiti dell’impresaCon la registrazione di un marchio viene a determinarsi un asset aziendale da inserire in bilancio, più precisamente nel libro dei cespiti ammortizzabili, con il conseguente vantaggio di generare maggiori costi in contabilità, relativi alle quote di ammortamento, facendo diminuire quindi il reddito imponibile e di conseguenza le imposte sul reddito.

RATING DI LEGALITA’

In pratica, il Rating di Legalità, corrisponde ad un giudizio che l’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, eroga in «stelle», da una stella, fino ad un massimo di tre stelle.Per ottenere il rating, le aziende, di qualunque tipologia, in forma collettiva o individuale, devono rispettare 3 requisiti indispensabili: 

  • sede operativa nel territorio nazionale;
  • fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di Rating;
  • iscrizione al registro delle imprese da almeno due anni alla data della richiesta di attribuzione del Rating.

PERCHE CONVIENE OTTENERE IL RATING DI LEGALITA’?

Il Rating di Legalità permette alle aziende di avere numerosi vantaggi competitivi:

  • più opportunità di business;
  • maggiore trasparenza e visibilità sul mercato;
  • migliore immagine sul territorio di appartenenza (anche grazie all’apposita sezione sul sito dell’AGCM con i nomi delle imprese titolari del Rating).

Oltre ai vantaggi competitivi, esistono anche benefici di natura economica, visto che il Rating è riconosciuto a norma di legge:

  1. Dalle Amministrazioni Pubbliche, che tengono conto delle imprese “stellate” nell’emanazione di bandi o nella concessione di finanziamenti:
    • concedendo preferenza in graduatoria;
    • attribuendo un punteggio aggiuntivo;
    • riservando una quota delle risorse finanziarie allocate.
  2. Dagli Istituti di Credito tengono conto del Rating:
    • riducendo la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di finanziamento;
    • variando la determinazione delle condizioni economiche di erogazione, se se ne riscontra rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.
  3. Dal nuovo Codice degli Appalti, che inserisce il Rating di Legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara:
    • all’Art. 93: nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del Rating di Legalità.
    • all’Art. 95: le Amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior Rating di Legalità dell’offerente;
    • all’Art. 213: il Rating di Legalità concorre anche alla determinazione del Rating di Impresa e l’ANAC collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di Legalità” delle imprese.

OTTENERE IL RATING AI MASSIMI LIVELLI CONVIENE!

La stessa AGCM, ha reso noto che sono state circa 6.500 le imprese che, al 31 dicembre 2018, hanno potuto vantare le stellette della legalità.  Con una crescita del 120% rispetto al 2015.Questa crescita può anche essere considerata un effetto dell’aumento nel numero di bandi pubblici che accordano maggiori benefici alle aziende che possiedono il Rating di Legalità.

 

 

 

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Consulenza per l’accesso ai crediti d’imposta

Formazione 4.0
Ricerca e sviluppo
Beni strumentali
Revamping
Beni immateriali

Consulenza per l’accesso ai crediti d’imposta

FORMAZIONE 4.0 – Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

Possono beneficiare del Credito d’imposta Formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territoriodello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla formagiuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale dideterminazione del reddito dell’impresa.Danno diritto al Credito d’Imposta le attività finalizzate all’acquisizione ed al consolidamento dicompetenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0.L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente titolare di un rapporto di lavorosubordinato anche a tempo determinato e ad apprendisti.La formazione deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing,informatica e tecniche, tecnologie di produzione.L’attività formativa può essere organizzata direttamente dall’impresa, senza l’ausilio di soggettiaccreditati, di università o Istituti tecnici.Il credito maturato deve essere certificato da un Revisore Contabile che attesta la veridicità degliimporti dichiarati, e pertanto l’impresa è autorizzata a compensare il credito attraverso il modelloF24 per i pagamenti di tributi e contributi aziendali.Il calcolo del Credito d’Imposta spettante può essere utilizzato in compensazione dall’anno successivoal sostenimento dei costi ammissibili.Al fine dell’utilizzo del credito è obbligatorio il rispetto delle normative sulla sicurezza in luoghi di lavoro ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali edassistenziali a favore dei lavoratori.

RICERCA & SVILUPPO – Legge 190/2014

Possono beneficiare del Credito d’imposta in R&S tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.Le spese ammissibili riguardano i costi del personale, le quote di ammortamento, i costi relativi a contratti di consulenza ed i costi del materiale.Ogni tipologia di spesa sopra indicata ha dei limiti di ammissibilità specifici.Gli interventi agevolabili si dividono in 4 tipologie di investimenti:

  1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: sono le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie della singola impresa
  2. ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ossia: le attività finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa
  3. ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Le prime sono le attività svolte nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea n. 98 (COM 2020) dell’11 marzo 2020. Le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 sono rappresentate invece dai lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore
  4. ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA quindi le attività finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionaliCome per la Formazione 4.0, anche il Credito per R&S deve essere certificato dal Revisore contabile che attesta la veridicità degli importi dichiarati e la loro corretta indicazione nella contabilità aziendale.Con tale certificazione, l’impresa è autorizzata a compensare il credito attraverso il modello F24 per i pagamenti di tributi e contributi aziendali.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

(art. 1, commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020)

In favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato viene riconosciuto un credito di imposta a fronte degli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 16/11/2020 e il 31/12/2022 (ovvero il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 venga accettato dal fornitore il relativo ordine e sia stato pagato almeno il 20% dell’importo a titolo di acconto) in beni strumentali NUOVI destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.Le imprese beneficiarie dell’agevolazione devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.Il credito d’imposta è determinato in misura diversa a seconda del momento di effettuazione dell’investimento. In particolare sono maggiormente agevolati gli investimenti effettuati nel 2021 rispetto a quelli effettuati nel 2022.Nello specifico il credito di imposta per gli investimenti fatti nel periodo compreso tra il 16/11/2020 ed il 31/12/2021 (ovvero il 30/06/2022 a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20%) è pari al:

  1. 50% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni, del 30% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 20.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016 (beni materiali con caratteristiche Industria 4.0);
  2. 20% del costo nel limite massimo di costi agevolabili di euro 1.000.000 per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016 (beni immateriali (Software) con caratteristiche Industria 4.0);
  3. 10% del costo in tutti gli altri casi (beni strumentali materiali ed immateriali non Industria 4.0) nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni per i beni strumentali materiali e di euro 1 milione per quelli immateriali (elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile).

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, ad esclusione di quelle in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa, con l’esclusione delle autovetture, dei beni con aliquote fiscali di ammortamento inferiori a 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni.Il credito di imposta è fruibile in compensazione nei modelli F24 a partire dall’anno di interconnessione del bene alla rete aziendale, in tre rate annuali di pari importo.Il credito di imposta è esente da imposte sul reddito e IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi beni agevolati a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto per l’acquisto dei beni stessi.Sui beni oggetto dell’agevolazione è necessario effettuare un monitoraggio. E’ previsto infatti che nel caso siano ceduti o destinati a strutture produttive ubicate all’estero entro il 31/12 del secondo anno successivo all’entrata in funzione il credito di imposta è ridotto escludendo dalla originaria base di calcolo il costo dei beni ceduti/trasferiti. La restituzione del credito di imposta sui beni ceduti nei due anni dovrebbe essere esclusa nel caso di investimenti sostitutivi.

 

 

 

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Consulenza Tributaria

Cartelle esattoriali
IVA INPS IRES IRAP IRPEF
Verifica cartelle esattoriali

CONSULENZA TRIBUTARIA

TRIBUTARIO

Nel caso in cui un contribuente ritenga illegittimo – o, comunque, lesivo dei propri diritti – un atto emesso per la riscossione di imposte, tasse e contributi, egli può resistere alla pretesa erariale mediante l’impugnazione degli atti stessi.Gli atti impugnabili sono:Esattivi

EnteImpositore/Esattore Tipologia Atti
Agenzia EntrateINPS Avviso di accertamentoAvviso di rettificaAvviso di liquidazioneAvviso di addebito Di accertamento
Equitalia Servizi di riscossioneSpARiscossione Sicilia Spa Cartella di pagamentoAvviso di intimazioneAvviso di presa in carico Esattivi
Equitalia Servizi di riscossioneSpARiscossione Sicilia Spa Preavviso di FermoamministrativoFermo amministrativoComunicazione preventiva diIscrizione ipotecariaIscrizione ipotecaria Cautelari
Equitalia Servizi di riscossioneSpA Pignoramento Esecutivi

per i quali Work&Solution Srl verifica la correttezza sostanziale e formale, attraverso l’analisi di eventuali vizi e anomalie in essi riscontrabili, come per esempio:

  • omessa o carente motivazione;
  • vizio di sottoscrizione;
  • decadenza;
  • dirigente illegittimo;
  • omessa allegazione avviso bonario;
  • omessa indicazione;
  • omessa indicazione responsabile del procedimento;
  • illecito utilizzo ruolo straordinario;
  • anomalie nella rappresentazione e liquidazione di more e compensi di riscossione alla data di accoglimento della istanza di dilatazione;
  • vizi di notifica.

 

 

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Gestione crisi d'impresa

Monitor d’impresa
D.lgs nr 14 del 2019
Ristrutturazione del debito
Legge 3/2012 “taglia debito”
Blocco cartolarizzazione

GESTIONE CRISI D’IMPRESA

ANALISI E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Con l’introduzione dei nuovi obblighi in capo ad imprenditori ed amministratori, introdotti il 16 Marzo 2019 dal D.Lgs. 14/2019 art. 3 e dal nuovo art. 2086 secondo comma, e le ingenti conseguenze civili e penali in capo ai soggetti interessati, che non si siano nel frattempo adoperati a dotare l’azienda di un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione delle crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”, con il nostro servizio desideriamo condividere con i nostri assistiti alcune considerazioni in merito alla misurazione qualitativa e giuridica circa l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile. L’ art. 3 e l’art 375, che hanno modificato l’art. 2086 c. c., del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, hanno introdotto l’obbligo di adeguamento degli assetti organizzativi con il fine di favorire una precoce emersione dei fattori di criticità ed una tempestiva risposta organizzativa.Il concetto di rischio è fisiologicamente legato all’attività d’impresa in quanto intimamente connesso alla vocazione ad intraprendere, e quindi a creare, nonché alla aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all’ambiente e al mercato nei quali l’impresa stessa opera.Tale connessione è alla base dell’obbligo  generale disposto dall’art. 2086 c.c. di adottare adeguati assetti organizzativi; proprio perché ogni attività d’impresa comporta la sistematica assunzione di rischi è indispensabile gestire i rischi per evitare che mettano a repentaglio la continuità aziendale. L’intenzione del Legislatore è quella di spingere gli amministratori a gestire le aziende in maniera professionale ed adeguata con la finalità di prevenire gli indizi di crisi e preservare, quindi, l’equilibrio economico finanziario delle aziende impedendo il loro fallimento. Ecco che l’art. 2086 2° comma del c.c. diventa l’emblema del concetto dell’early warning (allerta precoce), attraverso il quale il Legislatore mira ad anticipare l’emersione della crisi perché solo così è tutelata la continuità aziendale e l’integrità economica sociale della Nazione.Alla luce di quanto affermato è evidente che si oltrepassa la visione economico-finanziaria a favore di una visione unitaria dell’azienda che comprende nuove grandezze prima non considerate: l’ambiente esterno, il clima aziendale, l’innovazione ecc…. Per poter fare tutto questo è evidente che ci deve poter essere in azienda un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile che garantisca l’erogazione di informazioni necessarie allo scopo di eliminare le inefficienze e favorire la proliferazione di aziende sane e gestite con sagacia e intelligenza.Lo spirito della riforma operata con il D.Lgs. 14/2019 é quello di favorire l’EARLY WARNING (l’allerta precoce) in modo da agevolare il risanamento delle imprese e soprattutto porre un presidio forte sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario. Quindi, é chiaro che un ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE non può essere quello che CONSTATA semplicemente i danni causati dalla crisi, ma deve essere, invece, un insieme sistemico di strumenti che garantisca, in azienda, la rilevazione precoce degli INDIZI DI CRISI.Non si parla di prove, ma di semplici indizi; proprio a voler enunciare che, il revisore, l’amministratore e più in generale l’imprenditore, hanno l’obbligo di vigilare sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che esso si propaghi nell’azienda e demolisca gli equilibri economico finanziari, facendo perdere la continuità aziendaleDal 16 Marzo 2019, data di entrata in vigore del nuovo articolo 2086 secondo comma c.c. e dell’art. 3 del D.lgs 14, i Tribunali hanno fatto proprie le disposizioni sugli obblighi di dotare l’azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e hanno emesso le prime sentenze.In particolare la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20389 del 28 settembre 2020, rispetto ad un caso in cui la società ricorrente invocava la forza maggiore dovuta ad una crisi di liquidità legata alla congiuntura economica, quale causa del suo inadempimento per il pagamento delle imposte ricorda che, affinché ci sia forza maggiore debbono esistere due elementi: un elemento oggettivo relativo a circostanze anomale ed estranee all’impresa; un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo per le aziende di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate. Ossia se l’azienda non è adeguata non può invocare nessuna causa di forza maggiore, poiché qualora lo fosse stata sarebbe stata in grado di prevenire circostanze anomale.Questa autorevole pronuncia si va ad aggiungere ad altre tre pronunce: quella del Tribunale delle Imprese di Milano del 21 ottobre 2019 (allegato1) e quelle del Tribunale delle Imprese di Roma rispettivamente dell’8 aprile 2020 (vedi allegato 1) e del 15 settembre 2020.Ebbene, con tale provvedimento, i Giudici di Milano fanno scaturire la condotta di mala gestio verso gli amministratori, con conseguente assoggettamento delle condotte all’art 2476 e quindi alla responsabilità degli amministratori per i danni e i debiti creati alla società, quando non abbiano dotato l’azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. In particolare, il Tribunale delle Imprese di Milano ha chiarito che“ le condotte degli amministratori non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art 2086 secondo comma costituiscono una grave irregolarità nella gestione, alla quale è collegata la reazione della denunzia al Tribunale ex art 2409 c.c. (quindi anche da parte di altri soci) nonché la conseguente revoca dell’organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario.

LEGGE 3/2012 “TAGLIADEBITO”

Non tutti gli imprenditori e le società commerciali sono soggetti alle disposizioni sul fallimento.La L. 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una speciale procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento destinata proprio agli imprenditori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali e nei confronti dei quali sono esperibili unicamente le azioni esecutive individuali.Successivamente l’ambito di applicabilità della procedura in esame è stato esteso anche al debitore persona fisica (consumatore) che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, nonché all’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento.Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni: ovvero, la definitiva incapacità del debitore di fare fronte agli impegni presi.Il procedimento si sviluppa sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, la quale si limiterà all’omologazione dell’accordo raggiunto tra il debitore e i creditori.Affidandosi a Work&Solution Srl, è possibile trovare una via d’uscita dal sovraindebitamento, attraverso la procedura di esdebitazione prevista per legge, con un’assistenza mirata, graduata e tarata caso per caso in ogni singola fase, sino al risultato finale.

 

 

 

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Un’azienda costituita da imprenditori che conoscono le criticità e le esigenze del mercato, a tal fine e’ stata creata una task-force di rara capacità fondendo le competenze di professionisti specializzati tra i quali: avvocati, revisori legali, commercialisti, ingegneri gestionali, analisti contabili, esperti in finanza e patrimonio che studiano le opportunità e le normative presenti sul mercato per offrire soluzioni, vantaggi e tutele per le necessita’ delle imprese.